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Scadenza validità carte di identità cartacee

Scadenza validità dal 3 agosto 2026
Data:
Lunedì, 19 Gennaio 2026
Scadenza validità carte di identità cartacee

Descrizione

Il Ministero dell'Interno ha diramato la circolare n.76/2025 relativa alla scadenza delle carte d’identità rilasciate su modello cartaceo. Le novità sulle carte di identità cartacee sono le seguenti:

  • Le carte di identità cartacee già rilasciate avranno scadenza il 3 agosto 2026 anche se la data di scadenza riportata sul documento è successiva.
  • Le carte di identità cartacee rilasciate da oggi in poi riporteranno come data di scadenza il 3 agosto 2026.


Dopo il 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non avranno più valore nemmeno come 
documento di riconoscimento.
Si invita la cittadinanza a prendere contatti con il Comune per richiedere l’emissione di una carta di identità elettronica in sostituzione della cartacea.


Per
 l’emissione della carta di identità elettronica è necessario recarsi allo sportello Anagrafe muniti di:

  • Fototessera recente (non più di sei mesi) e deve rispettare una serie di indicazioni di cui le principali sono: deve essere a volto scoperto (ovvero senza occhiali) deve essere ad espressione naturale del volto (senza sorriso e denti in evidenza). Le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per le carte d'identità, sono state previste e definite dal Ministero dell'Interno con nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.17 del 5/12/2005.
  • Codice fiscale o tessera sanitaria (al fine di velocizzare le attività di registrazione)
  • Carta di identità cartacea
  • Nel caso di cittadino non italiano dovrà presentarsi munito di: 1) passaporto o documento dell'autorità straniera competente 2) permesso di soggiorno (se straniero)
  • Nel caso di richiesta emissione CIE per un minore è necessario che si presenti accompagnato da entrambi i genitori; in assenza di uno dei due è necessaria la dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, unitamente alla fotocopia di un suo documento di identità (ai sensi della legge n. 1185 del 1967). In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore.

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

19/06/2026 11:07




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